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Assegno di Mantenimento

L’art. 156 del Codice Civile testualmente cita: "il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri".

Nella determinazione del c.d. “assegno di mantenimento” spesso i coniugi occultano - o tentano di farlo - possidenze immobiliari e/o mobiliari, rendite di qualsiasi tipo, rapporti di lavoro dipendente, effettiva redditività di aziende o professioni in capo agli stessi. Ciò al fine di non corrispondere gli adeguati obblighi assistenziali o al fine di ottenere un mantenimento maggiore.

Affidandosi alla C.S.I. Italia Investigazioni S.r.l. avrete la possibilità di documentare la reale situazione economico/finanziaria dell’ex coniuge. A tal fine è fondamentale:

  1. Accertare la reale situazione lavorativa dell'ex coniuge e l'effettiva redditualità; in caso di riscontrate attività lavorative “in nero” determinare statisticamente lo stipendio/guadagno percepito in base alle ore effettuate giornalmente.
  2. Individuare – ove possibile - altre rendite o possidenze finanziarie in capo all’ex coniuge quali ad esempio rendite immobiliari, rendite azionarie o societarie, rendite e giacenze bancarie, rendite assicurative.


Le suddette verifiche e valutazioni saranno eseguite dalla C.S.I. Italia Investigazioni S.r.l. anche nel caso in cui si renda necessario procedere alla revisione dell'assegno di mantenimento ovvero per verificare la sopravvenuta modifica delle condizioni economico/finanziarie di una delle parti rispetto a quanto rappresentato precedentemente. Per la revisione dell’assegno di mantenimento – oltre agli accertamenti sopra illustrati – potrebbe essere necessario procedere anche ad una verifica di eventuali situazioni di convivenza dell’ex-coniuge sorte con terza persona dopo la separazione: in tal caso la redditualità del convivente potrebbe essere tale da ottenere la revisione parziale o totale dell’assegno di mantenimento precedentemente stabilito.

Le risultanze di tali accertamenti saranno documentate e costituiranno fonte di prova per la tutela dello specifico diritto in sede giudiziaria o comunque transattiva.

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